Codice Civile art. 904


DIRITTO DI CHIUDERE LE LUCI
1. La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza.
2. Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 904"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti