Codice Civile art. 899


COMUNIONE DI ALBERI
1. Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
2. Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.
3. Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l' autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

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