Codice Civile art. 896


RECISIONI DI RAMI PROTESI E DI RADICI
1. Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
2. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
3. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell' albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell' articolo 843.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 896"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti