Codice Civile art. 895


DIVIETO DI RIMPIANTARE ALBERI A DISTANZA NON LEGALE
1. Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l' albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
2. La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

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