Codice Civile art. 887


FONDI A DISLIVELLO NEGLI ABITATI
1. Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l' altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all' altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
2. Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.

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