Codice Civile art. 878


MURO DI CINTA
1. Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un' altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall' articolo 873.
2. Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d' appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.

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