Codice Civile art. 872


VIOLAZIONE DELLE NORME DI EDILIZIA
1. Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall' articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
2. Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino, quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 872"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti