Codice Civile art. 863


CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
1. Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l' esecuzione, la manutenzione e l' esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.
2. Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell' incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell' autorità amministrativ.

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