Codice Civile art. 861


OPERE DI COMPETENZA DEI PRIVATI
1. I proprietari degli immobili indicati dall' articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d' interesse comune a più fondi o d' interesse particolare a taluno di essi.

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