Codice Civile art. 86


LIBERTÀ DI STATO

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un unione civile tra persone dello stesso sesso precedente.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 32, L. 20 maggio 2016, n. 76, a decorrere dal 5 giugno 2016)

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