Codice Civile art. 854


NOTIFICA E TRASCRIZIONE DEL PIANO DI RIORDINAMENTO
1. Il piano di riordinamento dev' essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.
2. Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev' essere trascritto presso l' ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

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