Codice Civile art. 848


abrogato (SANZIONE DELL'INOSSERVANZA)
[1. Gli atti compiuti contro il divieto dell'articolo 846 possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto].
(Articolo abrogato dall'art. 5-bis, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99)

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