Codice Civile art. 830


BENI DEGLI ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI

1. I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.
2. Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell' articolo 828.

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