Codice Civile art. 790


RISERVA DI DISPORRE DI COSE DETERMINATE

1. Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.

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