Codice Civile art. 786


Abrogato

[La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art.782. Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.]
(Articolo abrogato dall' art. 1 della l. 192/2000 "Modifica dell'articolo 13 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile").

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