Codice Civile art. 784


DONAZIONE A NASCITURI

1. La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti.
2. L' accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.
3. Salvo diversa disposizione del donante, l' amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 784"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti