Codice Civile art. 778


MANDATO A DONARE

1. E' nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l' oggetto della donazione.
2. E' peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.
3. E' del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 778"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti