Codice Civile art. 777


DONAZIONI FATTE DA RAPPRESENTANTI DI PERSONE INCAPACI

1. Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.
2. Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell' interdetto o dell' inabilitato.

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