Codice Civile art. 774


CAPO II Della capacità di disporre e di ricevere per donazione (CAPACITA' DI DONARE)

1. Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. E' tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall' inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.
2. Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all' esercizio di un' impresa commerciale.

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