Codice Civile art. 768


ALIENAZIONE DELLA PORZIONE EREDITARIA

1. Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l' alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata.
2. Il coerede non perde il diritto di proporre l' impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.

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