Codice Civile art. 767


FACOLTA' DEL COEREDE DI DARE IL SUPPLEMENTO

1. Il coerede contro il quale è promossa l' azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all' attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.

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