Codice Civile art. 764


ATTI DIVERSI DALLA DIVISIONE

1. L' azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.
2. L' azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell' atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 764"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti