Codice Civile art. 760


INESIGIBILITA' DI CREDITI

1. Non è dovuta garanzia per l' insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l' insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.
2. La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

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