Codice Civile art. 757


CAPO IV Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote (DIRITTO DELL'EREDE SULLA PROPRIA QUOTA)

1. Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all' incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

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