COLLAZIONE DEL DANARO 1. La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell' eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all' epoca dell' aperta successione.
2. Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.