Codice Civile art. 732


DIRITTO DI PRELAZIONE

1. Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall' ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall' acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
2. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.

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