Codice Civile art. 727


NORME PER LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI

1. Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell' entità di ciascuna quota.
2. Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un' importanza storica, scientifica o artistica.

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