Codice Civile art. 709


CONTO DELLA GESTIONE

1. L' esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l' anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l' anno.
2. Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.
3. Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.
4. Il testatore non può esonerare l' esecutore testamentario dall' obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.

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