Codice Civile art. 707


CONSEGNA DEI BENI ALL'EREDE

1. L' esecutore testamentario deve consegnare all' erede, che ne fa richiesta, i beni dell' eredità che non sono necessari all' esercizio del suo ufficio.
2. Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l' erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l' adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

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