Codice Civile art. 702


ACCETTAZIONE E RINUNZIA ALLA NOMINA

1. L' accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.
2. L' accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.
3. L' autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all' esecutore un termine per l' accettazione, decorso il quale l' esecutore si considera rinunziante.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 702"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti