Codice Civile art. 696


DEVOLUZIONE AL SOSTITUTO

1. L' eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell' istituito.
2. Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell' incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell' incapace.

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