Codice Civile art. 67


DICHIARAZIONE DI ESISTENZA O ACCERTAMENTO DELLA MORTE
1. La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l' accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

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