Codice Civile art. 658


LEGATO DI CREDITO O DI LIBERAZIONE DA DEBITO

1. Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
2. L' erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovano presso il testatore.

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