Codice Civile art. 641


AMMINISTRAZIONE IN CASO DI CONDIZIONE SOSPENSIVA O DI MANCATA PRESTAZIONE DI GARANZIA

1. Qualora l' erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all' eredità un amministratore.
2. Vale la stessa norma anche nel caso in cui l' erede o il legatario non adempie l' obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.

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