Codice Civile art. 636


DIVIETO DI NOZZE

1. E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.
2. Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

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