Codice Civile art. 629


DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'ANIMA

1. Le disposizioni a favore dell' anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
2. Esse si considerano come un onere a carico dell' erede o del legatario, e si applica l' articolo 648.
3. Il testatore può designare una persona che curi l' esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l' adempimento.

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