Codice Civile art. 623


COMUNICAZIONE AGLI EREDI E LEGATARI

1. Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l' esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.

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