Codice Civile art. 616


TESTAMENTO A BORDO DI AEROMOBILE

1. Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli da 611 a 615.
2. Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni.
3. Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.
4. Il testamento è annotato sul giornale di rotta.

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