Codice Civile art. 61


DATA DELLA MORTE PRESUNTA
1. Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell' articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l' ora a cui risale la scomparsa nell' operazione bellica o nell' infortunio, e nel caso indicato dal numero 2 il giorno a cui risale l' ultima notizia.
2. Qualora non possa determinarsi l' ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

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