Codice Civile art. 608


RITIRO DI TESTAMENTO SEGRETO OD OLOGRAFO

1. Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano.
2. A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.
3. Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall' archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall' archivista medesimo.
4. Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all' atto di consegna o di deposito.

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