Codice Civile art. 592


FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO RICONOSCIUTI O RICONOSCIBILI

Se vi sono discendenti legittimi, i figli nati fuori del matrimonio, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.
I figli nati fuori del matrimonio riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'articolo 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.

(L'art. 1, comma 11, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrano, siano sostituite dalla seguente: «figli». Successivamente l’art. 105, comma 3, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto che le parole «figli naturali», ove presenti, in tutta la legislazione vigente, siano sostituite dalle parole «figli nati fuori del matrimonio»)
(L'art. 1, comma 11, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrano, siano sostituite dalla seguente: «figli». Successivamente l’art. art. 105, comma 4, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto che le parole «figli legittimati», «figlio legittimato», «legittimato», «legittimati», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, siano soppresse)

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