Codice Civile art. 588


DISPOSIZIONI A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE

1. Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l' espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l' universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
2. L' indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

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