Codice Civile art. 583


SUCCESSIONE DEL SOLO CONIUGE

In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.
(Articolo sostituito dall'art. 191, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, e, successivamente, così modificato dall’art. 82, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.Lgs. n. 154 del 2013 era il seguente: «In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.»)

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