Codice Civile art. 566


SUCCESSIONE DEI FIGLI

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.
(Articolo così sostituito prima dall'art. 185, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, e poi dall’art. 76, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.Lgs. n. 154 del 2013 era il seguente: «Successione dei figli legittimi e naturali. Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali. Si applica il terzo comma dell'articolo 537.»)
(Gli originari Capi I e II sono stati unificati nell’attuale Capo I la cui intitolazione è stata così modificata dall'art. 184, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia)

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