Codice Civile art. 553


SEZIONE II Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari (RIDUZIONE DELLE PORZIONI DEGLI EREDI LEGITTIMI IN CONCORSO CON LEGITTIMARI)

1. Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell' articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

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