Codice Civile art. 54


LIMITI ALLA DISPONIBILITA' DEI BENI
1. Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.
2. Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

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