Codice Civile art. 530


PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI

1. Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.
2. Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell' eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.

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