Codice Civile art. 524


IMPUGNAZIONE DELLA RINUNZIA DA PARTE DEI CREDITORI

1. Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un' eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l' eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
2. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 524"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti