Codice Civile art. 523


DEVOLUZIONE NELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

1. Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell' articolo 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell' articolo 677.

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