Codice Civile art. 51


ASSEGNO ALIMENTARE A FAVORE DEL CONIUGE DELL' ASSENTE
1. Il coniuge dell' assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l' entità del patrimonio dell' assente.

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